Commissione Sportiva Automobilistica Italiana
ANNO 2010
GARE DI DRIFTING
REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA
CAPITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 - Generalità
La gara di Drifting, è una prova di abilità o esibizione automobilistica, nella quale non viene tenuto in considerazione il tempo impiegato dal Concorrente per percorrere il tracciato di esibizione, bensì viene considerato agli effetti della classifica il modo con cui il Concorrente controlla la vettura in sovrasterzo.
La prova sarà organizzata in conformità al R.N.S., alle sue N.S. e al presente Regolamento Particolare di Gara ed eventuali Circolari Informative.
Art. 4 – Criteri di valutazione delle prestazioni dei Concorrenti
La qualità delle prestazioni viene valutata tenendo conto del momento e della velocità di inizio della derapata, dell’angolo di imbardata, della traiettoria percorsa, della fluidità della manovra e della fumosità emessa dai pneumatici posteriori; tali valutazioni verranno espresse dai giudici di gara (almeno n° 2), che agiscono in qualità di “Giudici di merito”, (art. 149, lett.c).
Art. 6 – Conduttori ammessi
I Conduttori di vetture conformi al Codice della Strada (categoria “street”) devono essere in possesso della Tessera ACI “Sistema”, oppure della Tessera ACI “Club”, o di Licenza CSAI, ovvero di documento equipollente, rilasciato da qualsivoglia ASN aderente alla FIA.
I Conduttori di vetture dotate di passaporto tecnico CSAI (categoria “racing”) devono essere in possesso di di Licenza di Conduttore (“Minimo grado D”- N.S. 3, art.2.6), rilasciata dall’ACI/CSAI o da qualsivoglia ASN aderente alla FIA, in corso di validità per la guida del veicolo condotto.
Art. 7 - Vetture ammesse e loro regolamento di sicurezza
Sono ammesse le sole vetture a trazione posteriore (o modificate tali) derivate dalla produzione, vendute al pubblico e dotate di omologazione europea per la circolazione, con chassis originale e numero di identificazione visibile, prodotte a partire dal 1986.
E’ facoltà dell’Organizzatore non ammettere vetture che per ragioni di sicurezza e/o immagine non siano consone alla disciplina.
Durante l’esibizione il solo Conduttore è ammesso a bordo della vettura e tutti i vetri dovranno essere mantenuti totalmente chiusi.
All’interno del veicolo non possono essere presenti oggetti che non siano fissati rigidamente alle sue parti strutturali.
Art. 7.1 Categoria STREET
Vetture immatricolate e conformi al Codice della strada, esclusivamente chiuse (non spider o cabriolet), assicurate a norma di Legge, dotate di ruote e pneumatici descritti nella Carta di circolazione.
Per queste vetture non vige l’obbligo di esibire il passaporto tecnico né il montaggio del roll-bar.
Il regolamento tecnico di tali vetture coincide con quello che consente loro la normale circolazione.
Abbigliamento del Conduttore: casco omologato FIA, cinture di sicurezza di dotazione allacciate, abbigliamento completo in materiale autoestinguente (sono escluse tassativamente le fibre artificiali non autoestinguenti)
Art. 7.2 Categoria RACING
Vetture conformi ai regolamenti tecnici vigenti (FIA all.J e/o CSAI NS.8).
Per tali vetture è necessaria l’acquisizione del passaporto tecnico CSAI, la conformità al quale è sotto la esclusiva responsabilità del Conduttore, in particolare per quanto riguarda gli allestimenti di sicurezza.
Abbigliamento del Conduttore: abbigliamento ignifugo completo.
Art.8 - Iscrizioni
- Le domande di iscrizione verranno accettate solo se complete in ogni loro parte ed accompagnate dalla relativa tassa.
- La tassa di iscrizione sarà completamente rimborsata: a) nel caso di rifiuto dell’iscrizione; b) nel caso in cui la gara non abbia luogo.
- Il concorrente ha il diritto di sostituire la vettura dichiarata sulla domanda di iscrizione con un’altra, fino al momento dell’inizio della Gara.
- Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione di un Conduttore, dandone motivazione scritta.
- Per il fatto stesso di apporre la propria firma sul modulo di iscrizione, il Conduttore si impegna, anche per tutti i membri del suo seguito, a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e si sottomette alle giurisdizioni del R.N.S..
- Il Conduttore iscritto dichiara, inoltre, di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi ragione, ad Arbitri o Tribunali, per fatti derivanti dall’organizzazione e svolgimento della gara, riconoscendo la CSAI come l’unica giurisdizione competente, salvo il diritto d’appello previsto dal R.N.S.. Dichiara altresì di ritenere sollevati l’Ente organizzatore, il Comitato organizzatore, la proprietà e la gestione della pista, gli Ufficiali di Gara, il personale incaricato dall’Organizzatore, l’ACI, la CSAI, gli AA.CC. interessati da ogni responsabilità circa gli eventuali danni occorsi ad esso Conduttore, suoi dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose, ad esso Conduttore o suoi dipendenti.
- Il Concorrente dichiara, all’atto dell’iscrizione, di accettare la pubblicità eventualmente prevista dall’Organizzatore, che potrà essere posizionata sui numeri di gara da applicare alle portiere e sui parafanghi anteriori e posteriori.
Art. 10 - Modifiche/Interpretazioni
- Conformemente all’art. 66 del R.N.S., tutte le modifiche apportate al presente Regolamento prima dell’apertura delle iscrizioni devono essere approvate dalla CSAI e fare oggetto di apposita Circolare Informativa. Dopo l’apertura delle iscrizioni ogni modifica è subordinata all’approvazione del Giudice Unico. Dopo l’inizio delle verifiche ante gara o nel corso della manifestazione, ogni modifica deve essere motivata con documentate ragioni di forza maggiore o motivi di sicurezza e deve essere subordinata all’approvazione del Collegio dei Giudici di Gara.
- Ogni modifica supplementare al presente Regolamento sarà portata a conoscenza dei Concorrenti mediante Circolari Informative datate e numerate. Queste Circolari saranno affisse all’Albo di Gara e/o distribuite direttamente ai Conduttori.
CAPITOLO IV - VERIFICHE ANTE-GARA
Art. 11 - Verifiche
- Ogni Concorrente dovrà presentarsi, nelle ore e nei giorni indicati al Capitolo 1, presso la Segreteria di Manifestazione per sottoporsi ai controlli dei documenti prescritti dagli artt. 6 e 7 del presente Regolamento Particolare di Gara.
- I Concorrenti che si presentano in ritardo alle Verifiche ante-gara, senza giustificate cause di forza maggiore, dovranno essere segnalati all’Organizzatore prima della chiusura delle Verifiche stesse e sottoposti al giudizio del Collegio dei Giudici di Gara.
CAPITOLO V - SVOLGIMENTO DELLA GARA
Art. 12 - Modalità di svolgimento della manifestazione
Sono obbligatorie numero…………esibizioni per ogni Conduttore iscritto e per ogni fase eliminatoria e/o finale.
Art. 12.1 Fase eliminatoria
I punteggi attribuiti nella fase eliminatoria determineranno le posizioni dei Conduttori in ordine decrescente di merito.
Art. 12.2 Fasi finali
I migliori 16 classificati sia nella categoria STREET sia nella categoria RACING si esibiranno in “Tandem” o in “Twin drift” o “Tsuiso” (cancellare la/le soluzione/i non applicata/e) per conquistare il passaggio al round di eliminazione successivo, mettendo a confronto il Conduttore classificato 1° con il 16°, il 2° con il 15°, etc. della fase eliminatoria, procedendo ad eliminazione diretta fino alla proclamazione del vincitore.
Art. 12.3 Interruzione della gara
- Verrà considerata conclusa la gara qualora venga raggiunto almeno il completamento di tutte le fasi eliminatorie ed in questo caso verranno considerate valide le classifiche fin lì redatte.
- Verrà considerata invece nulla la gara (e quindi da ripetere) qualora venga interrotta prima del completamento delle fasi eliminatorie.
Art. 14 - Penalità
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- Mancata presentazione o irregolarità documenti - Mancato pagamento tassa iscrizione - Mancata presentazione del passaporto tecnico e/o documenti equivalenti - Vettura non conforme alle misure di sicurezza - Presentazione in ritardo alle verifiche antegara - Presentazione in ritardo alla partenza
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non ammissione alla gara; non ammissione alla gara; non ammissione alla gara; non ammissione alla gara; non ammissione alla gara; non ammissione alla partenza;
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Il Collegio dei Giudici di Gara può, in ogni caso, infliggere altre sanzioni di sua competenza, in conformità al R.N.S..
Art. 15 - Reclami
- Non sono ammessi reclami di natura tecnica. Pertanto potranno essere presentati solo reclami di carattere sportivo.
- In materia di reclami verranno applicati gli artt. 171-179 del R.N.S., che si intendono qui integralmente trascritti.
- I reclami andranno presentati, per iscritto, al Collegio dei Giudici di Gara e accompagnati dalla tassa di reclamo di Euro 350,00.=
- I termini di reclamo sono quelli stabiliti dal R.N.S..
Art. 16 - Appelli
- I Concorrenti hanno diritto di proporre appello, come stabilito dagli artt. 180-191 del R.N.S., che si intendono qui integralmente trascritti. Il deposito cauzionale per il ricorso in appello è di Euro 3.000,00.= da rimettere alla Segreteria della CSAI di Roma.
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